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Art. 2756

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

I crediti per le prestazioni [Codice civile 1721] e le spese relative alla conservazione [Codice civile 1803, 1891, 2790] o al miglioramento di beni mobili [Codice civile 1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [Codice civile 1860, 2748].

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [Codice civile 1153, 2747], qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede [Codice civile 1147].

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio [Codice civile 1006] finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [Codice civile 2797; Codice di procedura civile 502].

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