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Art. 2757

Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti [Codice civile 820], alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze [Codice civile 2769].

Si applica la disposizione del secondo comma dell’Art. 2756 [Codice civile 2747].

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