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Art. 2763

Crediti per canoni enfiteutici

I crediti del concedente [Codice civile 960, 972, n. 2] per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno [Codice civile 820] e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [Codice civile 2769, 2815].

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