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Art. 2764

Crediti del locatore di immobili

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili [Codice civile 1571, 1587, n. 2, 1615, 1638, 1639], ha privilegio sui frutti [Codice civile 820, 2769] dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa [Codice civile 2704], e, in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore [Codice civile 1576, 1609, 1621], il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte [Codice civile 1640] e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore [Codice civile 1595, 2769].

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte [Codice civile 2747; Codice di procedura civile 621, 622].

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo [Codice di procedura civile 671], entro il termine di trenta giorni dall’asportazione [Codice civile 2964], se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa [Codice civile 2769, 2964]. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio [Codice civile 1153].

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