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Art. 2765

Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

Colui che concede un fondo a mezzadria [Codice civile 2141] o a colonia [Codice civile 2164] e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti [Codice civile 820] e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia [Codice civile 2145, 2151, 2153, 2154, 2156, 2167].

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze [Codice civile 2769].

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’articolo 2764 [Codice civile 2747, 2964].

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