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Art. 2766

Crediti degli istituti di credito agrario

[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti [Codice civile 820] del fondo per i mutui concessi [Codice civile 1813] per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro preso a mutuo.

A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti [Codice civile 2745].

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.]

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