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Art. 2773

Crediti dei comuni e delle province per tributi

[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono [Codice civile 2771].

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]

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