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Art. 2774

Crediti per concessione di acque

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali [Codice civile 822] ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

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