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 Art. 2563

Ditta

L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo [Codice civile 2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598] della ditta [Codice civile 2561] da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome [Codice civile 6, 7] o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’articolo 2565 [Codice civile 2292].

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