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Art. 2564

Modificazione della ditta

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione [Codice civile 2598, n. 1] per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla [Codice civile 7, 2292].

Per le imprese commerciali [Codice civile 2195] l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore [Codice civile 2188, 2314].

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