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Art. 23

Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto [Codice civile 16] possono essere annullate, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [Codice civile 25, 1109, 1137, 2377; Codice di procedura civile 69].

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [Codice civile 1445, 2391].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [Codice civile 2378; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 10].

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 9].

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