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Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14

Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni [Codice civile 12, 28, 33; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 2] devono essere costituite con atto pubblico [Codice civile 16, 33, 1350, n. 13, 2699].

La fondazione può essere disposta anche con testamento [Codice civile 587, 600, 786; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 3, 7].

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Art. 15

Revoca dell’atto costitutivo della fondazione.

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [Codice civile 12] ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta [Codice civile 786, 2331].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

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Art. 16

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L’atto costitutivo e lo statuto [Codice civile 14, 23, 24, 27, 34] devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede [Codice civile 46], nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [Codice civile 25, 28]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L’atto costitutivo [Codice civile 2365] e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione [Codice civile 27, 34] dell’ente e alla devoluzione del patrimonio [Codice civile 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [Codice civile 28; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 4].

[Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12 [Codice civile 21]]

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Art. 17

Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [Codice civile 812] , né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [Codice civile 649] senza l’autorizzazione governativa [Codice civile 473, 782].

Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto [Codice civile 255; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 5, 6, 7] .]

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Art. 18

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori [Codice civile 33, 34] sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato [Codice civile 1710]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [Codice civile 22, 25, 29, 2260, 2392, 2941, n. 7].

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Art. 19

Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [Codice civile 25, 34, 1387, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384].

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Art. 20

Convocazione dell’assemblea delle associazioni

L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio [Codice civile 2364, n. 1].

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [Codice civile 2367; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 8].

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Art. 21

Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [Codice civile 2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [Codice civile 2369]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [Codice civile 22] gli amministratori non hanno voto [Codice civile 2373].

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [Codice civile 16, 34, 2365; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 4].

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione [Codice civile 29, 30; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 11] e la devoluzione del patrimonio [Codice civile 28, 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

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Art. 22

Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [Codice civile 18] sono deliberate dall’assemblea [Codice civile 21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [Codice civile 25, 29, 2941, n. 7].

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Art. 23

Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto [Codice civile 16] possono essere annullate, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [Codice civile 25, 1109, 1137, 2377; Codice di procedura civile 69].

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [Codice civile 1445, 2391].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [Codice civile 2378; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 10].

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 9].

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Art. 24

Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto [Codice civile 16, 2284, 2322].

L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [Codice civile 2285, 2964].

L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [Codice civile 2286, 2287].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione [Codice civile 37].

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Art. 25

Controllo sull’amministrazione delle fondazioni

L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni [Codice civile 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31]; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [Codice civile 23, 1445, 2377, 2391].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [Codice civile 18, 22].

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Art. 26

Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [Codice civile 28].

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Art. 27

Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto [Codice civile 16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [Codice civile 28, 2272, n. 2].

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare [Codice civile 2272, n. 4].

[L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa (3), su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio [Codice civile 29, 30, 34; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 10, 11].]

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Art. 28

Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [Codice civile 16, 26, 27; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 10].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione [Codice civile 14] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [Codice civile 31, 32].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [Codice civile 699].

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Art. 29

Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica [Codice civile 27] o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima [Codice civile 21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [Codice civile 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449].

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Art. 30

Liquidazione

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [Codice civile 27] o disposto lo scioglimento dell’associazione [Codice civile 21, 34], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [Codice civile 31; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 11].

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Art. 31

Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [Codice civile 30], sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto [Codice civile 16].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa (1), attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [Codice civile 32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento [Codice civile 21, 28] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa [Codice civile 42].

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione [Codice civile 2964], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [Codice civile 2312, 2324, 2456].

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Art. 32

Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente [Codice civile 16], l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [Codice civile 28, 31, 42; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 15].

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Art. 33

Registrazione delle persone giuridiche

[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 22, 254].

Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo [Codice civile 14] e quella del decreto di riconoscimento [Codice civile 12], la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede [Codice civile 46] della persona giuridica [Codice civile 34] e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza [Codice civile 18, 19; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 33].

La registrazione può essere disposta anche d’ufficio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 27, 28].

Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente [Codice civile 1292], insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte [Codice civile 29, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2508].]

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Art. 34

Registrazione di atti

[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto [Codice civile 16, 21], dopo che sono state approvate dall’autorità governativa , il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [Codice civile 18] con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione [Codice civile 27], il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [Codice civile 19, 46, 2193, 2298, 2384].]

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Art. 35

Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l’ammenda da euro 10 a euro 516.

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