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Art. 28

Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [Codice civile 16, 26, 27; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 10].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione [Codice civile 14] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [Codice civile 31, 32].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [Codice civile 699].

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