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Art. 29

Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica [Codice civile 27] o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima [Codice civile 21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [Codice civile 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449].

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