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Art. 30

Liquidazione

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [Codice civile 27] o disposto lo scioglimento dell’associazione [Codice civile 21, 34], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [Codice civile 31; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 11].

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