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Art. 31

Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [Codice civile 30], sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto [Codice civile 16].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa (1), attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [Codice civile 32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento [Codice civile 21, 28] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa [Codice civile 42].

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione [Codice civile 2964], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [Codice civile 2312, 2324, 2456].

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