Art. 32
Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente [Codice civile 16], l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [Codice civile 28, 31, 42; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 15].
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