Art. 33
Registrazione delle persone giuridiche
[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 22, 254].
Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo [Codice civile 14] e quella del decreto di riconoscimento [Codice civile 12], la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede [Codice civile 46] della persona giuridica [Codice civile 34] e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza [Codice civile 18, 19; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 33].
La registrazione può essere disposta anche d’ufficio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 27, 28].
Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente [Codice civile 1292], insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte [Codice civile 29, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2508].]