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Art. 34

Registrazione di atti

[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto [Codice civile 16, 21], dopo che sono state approvate dall’autorità governativa , il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [Codice civile 18] con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione [Codice civile 27], il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [Codice civile 19, 46, 2193, 2298, 2384].]

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