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Art. 27

Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto [Codice civile 16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [Codice civile 28, 2272, n. 2].

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare [Codice civile 2272, n. 4].

[L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa (3), su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio [Codice civile 29, 30, 34; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 10, 11].]

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