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Art. 21

Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [Codice civile 2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [Codice civile 2369]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [Codice civile 22] gli amministratori non hanno voto [Codice civile 2373].

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [Codice civile 16, 34, 2365; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 4].

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione [Codice civile 29, 30; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 11] e la devoluzione del patrimonio [Codice civile 28, 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

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