Art. 22
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [Codice civile 18] sono deliberate dall’assemblea [Codice civile 21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [Codice civile 25, 29, 2941, n. 7].
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