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Art. 20

Convocazione dell’assemblea delle associazioni

L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio [Codice civile 2364, n. 1].

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [Codice civile 2367; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 8].

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