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Art. 19

Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [Codice civile 25, 34, 1387, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384].

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