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Art. 18

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori [Codice civile 33, 34] sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato [Codice civile 1710]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [Codice civile 22, 25, 29, 2260, 2392, 2941, n. 7].

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