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Art. 17

Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [Codice civile 812] , né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [Codice civile 649] senza l’autorizzazione governativa [Codice civile 473, 782].

Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto [Codice civile 255; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 5, 6, 7] .]

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