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Art. 16

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L’atto costitutivo e lo statuto [Codice civile 14, 23, 24, 27, 34] devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede [Codice civile 46], nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [Codice civile 25, 28]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L’atto costitutivo [Codice civile 2365] e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione [Codice civile 27, 34] dell’ente e alla devoluzione del patrimonio [Codice civile 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [Codice civile 28; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 4].

[Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12 [Codice civile 21]]

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