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Art. 15

Revoca dell’atto costitutivo della fondazione.

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [Codice civile 12] ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta [Codice civile 786, 2331].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

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