x

x

Art. 14

Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni [Codice civile 12, 28, 33; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 2] devono essere costituite con atto pubblico [Codice civile 16, 33, 1350, n. 13, 2699].

La fondazione può essere disposta anche con testamento [Codice civile 587, 600, 786; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 3, 7].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.