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Art. 2546

Nozione

Nella società di mutua assicurazione [Codice civile 1883, 1884] le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale [Codice civile 2325, 2462].

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

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