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Art. 2065

Efficacia

[Le ordinanze corporative [Codice civile 2066] e gli accordi economici [preleggi 5] collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [preleggi 6, 13; Codice civile 2063; Codice di procedura civile 808].]

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