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Art. 1032

Modi di costituzione

Quando, in forza di legge [Codice civile 1033, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050, 1051, 2742], il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza [Codice civile 1031]. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge [Codice civile 853, 855, 2643, nn. 4 e 14, 2932].

La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta [Codice civile 1038].

Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù [Codice civile 1063].

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