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Art. 1033

Obbligo di dare passaggio alle acque

Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi [Codice civile 1032] alle acque [Codice civile 1043] di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali [Codice civile 1034, 1037].

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

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