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Art. 2160

Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [Codice civile 978, 1406], la mezzadria continua [Codice civile 1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1602, 2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [Codice civile 2161] passano a chi subentra nel godimento del fondo [Codice civile 1260], salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell’originario concedente [Codice civile 2177, 2559, 2560].

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