x

x

Capo II – Dell’impresa agricola

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2135

Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Leggi il commento ->
Art. 2136

Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall’articolo 2200.

Leggi il commento ->
Art. 2137

Responsabilità dell’imprenditore agricolo

L’imprenditore, anche se esercita l’impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] concernenti l’esercizio dell’agricoltura.

Leggi il commento ->
Art. 2138

Dirigenti e fattori di campagna

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza], dagli usi.

Leggi il commento ->
Art. 2139

Scambio di mano d’opera o di servizi

Tra piccoli imprenditori agricoli [Codice civile 2083] è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Leggi il commento ->
Art. 2140

Comunioni tacite familiari

[Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.]

Leggi il commento ->

Sezione II – Della mezzadria

Art. 2141

Nozione

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [Codice civile 2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [Codice civile 2150], si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [Codice civile 2155, 2156, 2164, 2187].

Leggi il commento ->
Art. 2142

Famiglia colonica

La composizione della famiglia colonica [Codice civile 846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [Codice civile 291] e di riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio [Codice civile 250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [Codice civile 2150, 2161].

Leggi il commento ->
Art. 2143

Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative], e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 1630, 2165, 2964].

Leggi il commento ->
Art. 2144

Mezzadria a tempo determinato

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente [Codice civile 2964], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [Codice civile 1596, 2172].

Leggi il commento ->
Art. 2145

Diritti ed obblighi del concedente

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica [Codice civile 2146, 2765].

La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [Codice civile 2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173].

Leggi il commento ->
Art. 2146

Conferimento delle scorte

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative], della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [Codice civile 2145, 2163].

Leggi il commento ->
Art. 2147

Obblighi del mezzadro

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [Codice civile 2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [Codice civile 2173].

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [Codice civile 2149].

Leggi il commento ->
Art. 2148

Obblighi di residenza e di custodia

Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica [Codice civile 2142].

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176, 1768, 2167], e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Leggi il commento ->
Art. 2149

Divieto di subconcessione

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [Codice civile 1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173].

Leggi il commento ->
Art. 2150

Rappresentanza della famiglia colonica

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [Codice civile 1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [Codice civile 2141].

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [Codice civile 1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

Leggi il commento ->
Art. 2151

Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse [Codice civile 2135], escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente [Codice civile 2765] e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative], la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [Codice civile 1282, 1815], sino alla scadenza dell’anno agrario in corso (3), le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [Codice civile 1652, 2154].

Leggi il commento ->
Art. 2152

Miglioramenti

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1) dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Leggi il commento ->
Art. 2153

Riparazioni di piccola manutenzione

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono [Codice civile 1576, 1577, 1621, 2765].

Leggi il commento ->
Art. 2154

Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse [Codice civile 1282] il necessario per il mantenimento della famiglia colonica [Codice civile 1815, 2151], salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro [Codice civile 2765].

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

Leggi il commento ->
Art. 2155

Raccolta e divisione dei prodotti

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [Codice civile 2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti [Codice civile 2141, 2156, 2157].

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Leggi il commento ->
Art. 2156

Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [Codice civile 2145] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [Codice civile 2157, 2765].

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [Codice civile 2141, 2155].

Leggi il commento ->
Art. 2157

Diritto di preferenza del concedente

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [Codice civile 966, 2155, 2156].

Leggi il commento ->
Art. 2158

Morte di una delle parti

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario [Codice civile 2964].

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza [Codice civile 2148], il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Leggi il commento ->
Art. 2159

Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [Codice civile 1453, 1462], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [Codice civile 2180].

Leggi il commento ->
Art. 2160

Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [Codice civile 978, 1406], la mezzadria continua [Codice civile 1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1602, 2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [Codice civile 2161] passano a chi subentra nel godimento del fondo [Codice civile 1260], salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell’originario concedente [Codice civile 2177, 2559, 2560].

Leggi il commento ->
Art. 2161

Libretto colonico

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [Codice civile 2142].

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali [Codice civile 2160, 2162, 2169].

Leggi il commento ->
Art. 2162

Efficacia probatoria del libretto colonico

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico [Codice civile 2161] fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [Codice civile 2732, 2964].

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte [Codice civile 2707].

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro [Codice civile 1832, 2169, 2964; Codice di procedura civile 266].

Leggi il commento ->
Art. 2163

Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [Codice civile 2146] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [Codice civile 1641];

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [Codice civile 998, 1640].

Leggi il commento ->

Sezione III – Della colonia parziaria

Art. 2164

Nozione

Nella colonia parziaria [Codice civile 2080, 2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse [Codice civile 2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [Codice civile 2141].

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative,] dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 2187; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 195].

Leggi il commento ->
Art. 2165

Durata

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni [Codice civile 1630, 2143].

Leggi il commento ->
Art. 2166

Obblighi del concedente

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

Leggi il commento ->
Art. 2167

Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [Codice civile 2145, 2173] e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176, 2148, 2765].

Leggi il commento ->
Art. 2168

Morte di una delle parti

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [Codice civile 2161, 2162].

Leggi il commento ->
Art. 2169

Rinvio

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico [Codice civile 2161, 2162], qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito [Codice civile 998].

Leggi il commento ->

Sezione IV – Della soccida

Art. 2170

Nozione

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse [Codice civile 2135], al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [Codice civile 2178, 2184].

L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto [Codice civile 2178; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 195].

Leggi il commento ->
Art. 2171

Nozione

Nella soccida semplice [Codice civile 2184, 2185, 2186] il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’articolo 2181.

Leggi il commento ->
Art. 2172

Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni [Codice civile 2176, 2181].

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative,] dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 2664].

Se non è data disdetta [Codice civile 1373], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [Codice civile 1596, 2144].

Leggi il commento ->
Art. 2173

Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

La direzione dell’impresa spetta al soccidante [Codice civile 2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario [Codice civile 2147, 2149, 2174].

Leggi il commento ->
Art. 2174

Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [Codice civile 2173], il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [Codice civile 1176, 2175].

Leggi il commento ->
Art. 2175

Perimento del bestiame

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [Codice civile 1218, 1258, 2174, 2176].

Leggi il commento ->
Art. 2176

Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni [Codice civile 2172], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1453, 2183].

Leggi il commento ->
Art. 2177

Trasferimento dei diritti sul bestiame

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso [Codice civile 2160].

Leggi il commento ->
Art. 2178

Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 2170].

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [Codice civile 2184, 2263, 2265].

Leggi il commento ->
Art. 2179

Morte di una delle parti

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158.

Leggi il commento ->
Art. 2180

Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [Codice civile 1453], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [Codice civile 2159].

Leggi il commento ->
Art. 2181

Prelevamento e divisione al termine del contratto

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame [Codice civile 2172].

Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’articolo 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Leggi il commento ->
Art. 2182

Conferimento del bestiame

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Leggi il commento ->
Art. 2183

Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2176].

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’articolo 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Leggi il commento ->
Art. 2184

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 2170, 2171, 2178].

Leggi il commento ->
Art. 2185

Rinvio

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice [Codice civile 2171].

Leggi il commento ->
Art. 2186

Nozione e norme applicabili

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [Codice civile 2173, 2552].

Si osservano inoltre le disposizioni dell’articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice [Codice civile 2171].

Leggi il commento ->

Sezione V – Disposizione finale

Art. 2187

Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [Codice civile 2141], III [Codice civile 2164] e IV [Codice civile 2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [Codice civile 1374].

Leggi il commento ->