x

x

Art. 2181

Prelevamento e divisione al termine del contratto

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame [Codice civile 2172].

Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’articolo 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.