x

x

Art. 2170

Nozione

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse [Codice civile 2135], al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [Codice civile 2178, 2184].

L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto [Codice civile 2178; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 195].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.