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Art. 2169

Rinvio

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico [Codice civile 2161, 2162], qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito [Codice civile 998].

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