Art. 2156

Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [Codice civile 2145] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [Codice civile 2157, 2765].

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [Codice civile 2141, 2155].

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