Art. 2155
Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [Codice civile 2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti [Codice civile 2141, 2156, 2157].
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.