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Art. 2155

Raccolta e divisione dei prodotti

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [Codice civile 2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti [Codice civile 2141, 2156, 2157].

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

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