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Art. 2167

Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [Codice civile 2145, 2173] e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176, 2148, 2765].

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