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Art. 2147

Obblighi del mezzadro

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [Codice civile 2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [Codice civile 2173].

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [Codice civile 2149].

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