x

x

Art. 2148

Obblighi di residenza e di custodia

Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica [Codice civile 2142].

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176, 1768, 2167], e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.