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Art. 2173

Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

La direzione dell’impresa spetta al soccidante [Codice civile 2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario [Codice civile 2147, 2149, 2174].

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