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Art. 2174

Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [Codice civile 2173], il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [Codice civile 1176, 2175].

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