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Art. 2172

Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni [Codice civile 2176, 2181].

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative,] dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 2664].

Se non è data disdetta [Codice civile 1373], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [Codice civile 1596, 2144].

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