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Art. 2143

Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative], e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 1630, 2165, 2964].

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