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Art. 2142

Famiglia colonica

La composizione della famiglia colonica [Codice civile 846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [Codice civile 291] e di riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio [Codice civile 250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [Codice civile 2150, 2161].

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