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Art. 2141

Nozione

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [Codice civile 2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [Codice civile 2150], si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [Codice civile 2155, 2156, 2164, 2187].

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