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Art. 2162

Efficacia probatoria del libretto colonico

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico [Codice civile 2161] fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [Codice civile 2732, 2964].

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte [Codice civile 2707].

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro [Codice civile 1832, 2169, 2964; Codice di procedura civile 266].

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